La sintesi del Decreto
Soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio tutte le imprese, e le stabili organizzazioni, residenti sul territorio nazionale, di ogni settore, dimensione, forma giuridica e regime fiscale.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili i programmi di investimento, da effettuare nel biennio 2024-2025, in strutture localizzate su suolo nazionale, che afferiscano alla tematica della transizione 4.0 e, contestualmente, consentano di raggiungere un risparmio energetico.
Il risparmio energetico conseguito potrà essere valutato, alternativamente, con riferimento:
- al sito produttivo nel suo complesso;
- al singolo processo produttivo.
Spese ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione i beni strumentali materiali e immateriali nuovi di cui all’Allegato A e all’Allegato B della L. 232/2016 (normativa 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che consentano di conseguire una riduzione dei consumi energetici minima del 3% o del 5%, rispettivamente del sito produttivo, ovvero del processo produttivo, interessato dall’investimento.
Sono inclusi nell’allegato B anche i software, i sistemi, le piattaforme e le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo; sono altresì ammissibili i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra.
Sono ammissibili, se inseriti nel più ampio programma di intervento, gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo (escluse biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per quanto riguarda nello specifico gli impianti ad energia solare, essi possono essere agevolabili solo se, per la loro realizzazione, sono stati utilizzati:
- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati Membri dell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Sono ammissibili, nel limite del 10% degli investimenti sopra elencati e fino ad un importo massimo di 300 mila euro, le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nell’ambito delle tecnologie necessarie alla transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni che verranno individuati dal Ministero del Made in Italy.
Agevolazione
L’agevolazione consiste in un credito di imposta le cui aliquote variano in base:
– al perimetro scelto per l’analisi della valutazione del risparmio energetico (sito produttivo oppure processo produttivo);
– al livello di risparmio energetico conseguito;
– al valore complessivo del programma di investimento.
Di seguito una tabella esplicativa:
| Riduzione dei consumi energetici* | Sito produttivo | >3% | >6% | >10% |
| Processo | >5% | >10% | >15% | |
| Valore investimenti | Aliquota credito di imposta | |||
| Fino a 2,5 Mio/€ | 35% | 40% | 45% | |
| Oltre 2,5 fino a 10 Mio/€ | 15% | 20% | 25% | |
| Oltre 10 fino a 50 Mio/€ | 5% | 10% | 15% | |
* l’analisi di riduzione dei consumi è effettuata con riferimento ai consumi annuali registrati nell’esercizio precedente rispetto a quello in cui viene avviato l’investimento. In assenza di storicità sarà possibile effettuare una simulazione (scenario controfattuale) per determinare i consumi medi applicabili alla specifica tipologia di impresa.
Nel caso in cui l’investimento preveda anche l’acquisto di moduli fotovoltaici, il costo dell’impianto, che concorre a determinare la base di calcolo del credito di imposta, viene posto pari al:
- 120%, nel caso sia stato scelto il modulo della tipologia b) descritto in precedenza;
- 140%, nel caso sia stato scelto il modulo della tipologia c).
Modalità di accesso al contributo
Per accedere al contributo è necessario prenotare i fondi dando formale comunicazione al GSE circa l’investimento che si intende effettuare ed il relativo costo.
Tale comunicazione sarà completata con una certificazione ex-ante, rilasciata da tecnico abilitato, con cui viene dichiarato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguibile per mezzo dell’investimento.
Successivamente l’impresa fornirà al GSE informazioni circa lo stato avanzamento lavori.
Infine, l’impresa darà notizia al GSE della conclusione dell’investimento, trasmettendo una certificazione ex-post in cui viene attestata l’effettiva realizzazione dello stesso in conformità con quanto previsto nella certificazione ex-ante.
Qualora l’impresa sia di piccola o media dimensione, è previsto, in aumento al credito di imposta, un contributo fino ad un importo massimo di 10 mila euro, a copertura delle spese di cui alle certificazioni ex-ante ed ex-post.
Il credito di imposta è utilizzabile, mediante F24, in compensazione con altre imposte dovute, previa trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese ammesse al beneficio. La fruizione del credito dovrà avvenire entro il 31/12/2025. Nel caso in cui l’impresa non avesse sufficiente capienza per utilizzare l’intero ammontare del credito, è prevista la possibilità di utilizzare la quota residua nei cinque anni successivi, in quote di pari importo.
L’effettivo sostenimento dei costi deve inoltre essere oggetto di apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
Per le imprese che per legge non sono tenute alla revisione legale dei conti è previsto, in aumento al credito di imposta, un contributo fino ad un importo massimo di 5 mila euro, a copertura delle spese di detta certificazione.
Cumulabilità
Il credito di imposta è cumulabile, per le stesse spese, con altre agevolazioni, purché con tale cumulo non venga superato il costo del bene agevolato.
Il credito di imposta non è cumulabile con il credito di imposta per investimenti previsto nella ZES unica ex L. 162/2023.
Cause di esclusione dal beneficio
Sono escluse dal beneficio le imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalle norme statali;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/2001;
- che non sono in regola con la norme di sicurezza nei luoghi di lavoro o con il pagamenti degli oneri contributivi assistenziale e previdenziali a favore dei lavoratori.
Sono esclusi dal beneficio gli investimenti destinati:
- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi (Reg. Commissione UE n. 1357/2014)
e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.












