NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ D’IMPRESA NEOCOSTITUITE
Soggetti beneficiari
- Micro, piccole e medie imprese (incluse le imprese agromeccaniche);
- Lavoratori autonomi non iscritti al registro delle imprese,
con sede legale o operativa in Lombardia, che hanno effettuato l’iscrizione alla Camera di commercio ovvero attivato la Partita iva individuale a partire dal 1° giugno 2024 e fino al 31dicembre 2025;
- Professionisti ordinistici non iscritti al registro delle imprese che hanno dichiarato l’avvio attività da non oltre quattro anni dalla data della domanda di agevolazione.
Sono esclusi i soggetti che abbiano codice ATECO primario appartenente alla sezione A e K ed i codici ATECO 47.78.94, 92.00, 92.00.02; 92.00.09 e 96.04.1 (esclusi gli stabilimenti termali).
Agevolazione concedibile
Contributo a fondo perduto a copertura del 50% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo di 10.000 euro.
Spese ammissibili
Sono agevolabili spese in conto capitale quali:
- beni strumentali, macchinari, arredi, strutture in muratura ad essi correlate e relativi montaggio, trasporto o manodopera;
- software, applicativi, licenze d’uso, cloud, brevetti (entro il 60% del budget complessivo di spesa);
- hardware (esclusi smartphone e cellulari);
- registrazione e sviluppo di marchi, brevetti e certificazioni;
e spese in conto corrente, quali:
- onorari notarili e costi relativi alla costituzione di impresa;
- consulenze per l’avvio di impresa negli ambiti: marketing&comunicazione, logistica, produzione, personale, organizzazione e sistemi informativi, contrattualistica, contabiilità&fiscalità;
- consulenze specialistiche nell’ambito della registrazione o sviluppo di marchi, brevetti e certificazioni;
- canone di locazione della sede aziendale;
- progettazione sito web, logo, piano di comunicazione e promozione.
Le spese in conto capitale devono rappresentare almeno il 50% della spesa complessiva.
L’importo minimo delle spese ammissibili è pari a 3.000 euro.
Le spese devono essere state sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA (dal 1° giugno 2024) per i lavoratori autonomi con partita IVA e, per quanto riguarda le imprese, entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro.
Per i professionisti ordinistici sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partiva iva (entro il termine massimo di 4 anni precedenti alla data di presentazione della domanda) e fino al 31/12/2025.
Erogazione
In un’unica soluzione al termine dell’iter istruttorio da parte dell’organo competente.
Regime di aiuto
De minimis
Apertura/chiusura sportello
15 gennaio 2025, fino ad esaurimento fondi.












